Referendum abrogativi ex Art.75 della Costituzione – 8 E 9 Giugno 2025

L’8 e il 9 giugno 2025 si voteranno i referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro

Data :

5 maggio 2025

Municipium

Descrizione

QUESITI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio - 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

1) Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;

«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015,  n.  23,  come
modificato  dal  d.l.  12  luglio  2018,  n.   87,   convertito   con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96,  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla  legge  30
dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla  L.  5  giugno
2020, n. 40; dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  24  giugno
2020, n. 150; dal  d.l.  24  agosto  2021,  n.  118,  convertito  con
modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal  d.l.  30  aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.
79  (in  G.U.  29/06/2022,  n.  150);  dalla  sentenza  della   Corte
costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22;  dalla  sentenza  della  Corte
costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128,  recante  "Disposizioni  in
materia di  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"  nella
sua interezza?».


2) Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;

 «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, recante "Norme  sui  licenziamenti  individuali",  come
sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108,
limitatamente alle parole: "compreso tra  un",  alle  parole  "ed  un
massimo di 6"  e  alle  parole  "La  misura  massima  della  predetta
indennita'  puo'  essere  maggiorata  fino  a 10  mensilita'  per  il
prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci  anni  e  fino
a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita'  superiore
ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa  piu'  di
quindici prestatori di lavoro."?».

3) Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto dì lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15  giugno  2015,  n.  81,
avente ad oggetto "Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183"  limitatamente  alle
seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole  "non
superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'  avere  una   durata
superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui
alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e
comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di  natura  tecnica,
organizzativa e produttiva individuate dalle parti;"  e  alle  parole
"b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore
a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento  del  termine
di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole  ",  in  caso  di
rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede  i
dodici mesi";  Articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle  parole
"liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»


4) Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;

«Volete voi l'abrogazione dell'art.  26,  comma  4,  in  tema  di
"Obblighi  connessi  ai  contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di
somministrazione", di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi
di lavoro" come modificato dall'art. 16  del  decreto  legislativo  3
agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' dall'art. 13 del decreto  legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito con modifiche  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non  si
applicano  ai  danni  conseguenza   dei   rischi   specifici   propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?». 


5) Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.

«Volete  voi  abrogare  l'articolo  9,  comma  1,   lettera   b),
limitatamente  alle  parole  "adottato  da  cittadino   italiano"   e
"successivamente alla adozione"; nonche' la lettera  f),  recante  la
seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede  legalmente  da
almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.",  della  legge  5
febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?»

AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

In occasione dei referendum popolari abrogativi su 5 quesiti in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno, gli elettori che - per motivi di studio, lavoro o cure mediche - si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni referendarie, possono votare nel comune di temporaneo domicilio. Lo prevede l'articolo 2 del decreto-legge n.27/2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.65 del 19 marzo 2025, che ne disciplina in via sperimentale le modalità.
Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati, i cosiddetti elettori fuori sede, devono presentare domanda al comune di temporaneo domicilio utilizzando preferibilmente il modello allegato. Alla domanda, che può essere presentata personalmente o da altra persona delegata oppure in via telematica, è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione che attesti la condizione dì elettore fuori sede, ovvero le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune di una provincia diversa da quella di residenza. 
La domanda di ammissione al voto fuori sede deve essere presentata entro il 4 maggio prossimo (35° giorno antecedente la data della consultazione), e può essere revocata con le stesse modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, ovvero il 14 maggio.
Nella domanda l’interessato può manifestare la disponibilità a essere nominato presidente o componente di sezione elettorale speciale per il voto fuori sede nel comune di temporaneo domicilio.
 
 
OPZIONE DI VOTO PER CORRISPONDENZA PER ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
 
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Si allega il modello di opzione a disposizione dei suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
Municipium

Allegati

referendum_2025-voto_fuori_sede-domanda_editabile
referendum-2025-modello-opzione-temp-estero

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2025, 22:48

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